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OncoFed

Statuto

ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita una fondazione denominata “FONDAZIONE ONCOFED – ENTE DEL TERZO SETTORE“.

La Fondazione si ispira ai principi del Terzo settore ed è disciplinata dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e dal Codice Civile.

La Fondazione potrà indicare tale denominazione negli atti e nella corrispondenza una volta ottenuta l’iscrizione nel Registro unico nazionale degli Enti del Terzo settore.

La fondazione ha sede nel Comune di Benevento, all’indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

L’organo amministrativo ha facoltà, altresì, di istituire e di sopprimere, in Italia e all’estero, uffici direzionali ed unità operative locali.

ART. 2 SCOPI ED ATTIVITÀ

Ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, per il perseguimento delle suddette finalità, la fondazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

– educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

– formazione universitaria e post-universitaria;

– ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

– organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

– formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

Per il raggiungimento delle suddette finalità, la fondazione in particolare si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

– di promuovere l’aggiornamento professionale, culturale, tecnologico e strumentale di coloro che operano nella branca della oncologia, attraverso tutte le attività utili a perseguire tale scopo;

– di sostenere l’attività di aggiornamento professionale e lo scambio di conoscenze interdisciplinari tra le varie branche specialistiche e della oncologia, anche attraverso atti federativi con altri Enti o Società;

– di favorire il trasferimento rapido dei risultati ottenuti dalla ricerca di laboratorio e clinica all’assistenza e, con percorso inverso, dall’assistenza alla ricerca;

– di promuovere il miglioramento dell’assistenza ai pazienti affetti da tumori solidi, avvalendosi dei più moderni mezzi diagnostici e terapeutici al fine di elevare il livello qualitativo della prevenzione e della diagnosi e di offrire terapie di avanguardia;

– di sostenere in modo attivo e costante il proprio inserimento nella programmazione sanitaria nazionale e regionale;

– di collaborare con il Ministero della Salute, il Ministero dell’Università e della Ricerca, Regioni, Aziende sanitarie locali, Organismi e Istituzioni pubbliche e private in tutte le attività di formazione, ricerca, aggiornamento, tutela della salute e razionalizzazione delle risorse in ambito sanitario;

– di promuovere iniziative scientifiche, cliniche, didattiche e divulgative mediante corsi di aggiornamento, di perfezionamento, ricerche e studi multicentrici, nei vari settori della medicina, impegnandosi anche nella gestione diretta delle attività di ricerca in ambito oncologico, organizzando e amministrando laboratori e centri di ricerca, gestendo finanziamenti assegnati a progetti di ricerca;

– di promuovere e partecipare a progetti con finalità educativa della popolazione, organizzando in forma diretta o in collaborazione con altri Enti, incontri e dibattiti aperti, al fine di migliorare l’informazione e la cultura medica e sanitaria;

– di sensibilizzare l’opinione pubblica mediante organizzazione di eventi, incontri, campagne, conferenze, dibattiti, tavole rotonde, il tutto sia in ambito nazionale che internazionale;

– istituire borse di studio ed altri eventuali strumenti di assistenza per quanti, volendo applicarsi negli studi in materia ed essendo particolarmente meritevoli, ne facciano richiesta;

– partecipare a bandi di ricerca e a qualsiasi bando di gara promosso da enti pubblici o privati nel settore di interesse della Fondazione;

– pubblicare contributi scientifici e culturali sotto forma di testi e riviste, sia cartacei che telematici;

– stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese, con soggetti pubblici o privati, considerati opportuni e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

– svolgere attività di raccolta fondi, privati o pubblici e/o rendersi destinataria di donazioni, anche in denaro, da utilizzarsi per gli scopi istituzionali.

ART. 3 PATRIMONIO

Il patrimonio iniziale della fondazione è fissato in euro 30.000 (trentamila).

Ai sensi dell’art. 22, comma 5, d.lgs. n. 117 del 2017, quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l’organo di gestione, e nel caso di sua inerzia, l’organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione della fondazione, la prosecuzione dell’attività in forma di associazione non riconosciuta, ovvero la fusione, ove consentita.

Ai sensi dell’art. 8, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, la fondazione può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 4 FONDATORI E VOLONTARI

Sono Fondatori i soggetti indicati come tali che hanno sottoscritto l’atto costitutivo.

Sono Volontari, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017, con l’obbligo di iscriversi nell’apposito registro una volta istituito, le persone che, per loro libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune per il tramite della Fondazione, mettendo a disposizione il loro tempo e le loro capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della loro azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività del Volontario non può essere retribuita in alcun modo dalla Fondazione e nemmeno dal beneficiario dell’attività.

Al Volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dalla Fondazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

L’accettazione del nuovo Volontario è deliberata, su domanda dell’interessato, dal Consiglio di Amministrazione, il quale si esprime a maggioranza assoluta, secondo criteri non discriminatori e coerenti con le attività di interesse generale svolte.

La richiesta di ammissione va presentata all’organo di amministrazione.

La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel Libro dei Volontari.

Il Consiglio di Amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull’istanza si pronunci il Consiglio di indirizzo, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non venga appositamente all’uopo convocato.

ART. 5 ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

– il Consiglio di Indirizzo;

– il Consiglio di Amministrazione;

– il Presidente;

– il Segretario generale;

– l’Assemblea dei Volontari;

– l’Organo di controllo;

– il Revisore legale dei conti.

ART. 6 CONSIGLIO DI INDIRIZZO

Il Consiglio di indirizzo è composto dai Fondatori.

Il Consiglio di indirizzo approva gli obiettivi e i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare il Consiglio di indirizzo:

— approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;

— approva il regolamento relativo alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione, nonché quello relativo all’erogazione dei servizi, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;

– determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

— nomina, determinandone il compenso, e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione;

— nomina, determinandone il compenso, l’Organo di controllo, anche monocratico;

– nomina, determinandone il compenso, il Revisore legale dei Conti;

– delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuovere l’azione di responsabilità;

— delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell’aggiornamento disposto al comma 2 dell’art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017;

– delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;

– delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo Statuto alla competenza “della assemblea”.

Il Consiglio di indirizzo è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza con mezzi idonei ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento.

Nell’avviso di convocazione devono essere indicati la data, l’ora ed il luogo dell’adunanza, nonché l’ordine del giorno relativo alle materie da trattare. Nell’avviso di convocazione potrà, inoltre, essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell’adunanza prevista in prima convocazione il consesso non risultasse legalmente costituito. L’adunanza consiliare si reputa comunque validamente costituita, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri e tutti i membri dell’Organo di controllo e nessuno dei partecipanti si opponga alla discussione degli argomenti da trattare.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento di quest’ultimo, dal Segretario generale o, in mancanza, dal Consigliere di amministrazione più anziano di età.

Colui che presiede il Consiglio di indirizzo è assistito da un segretario, designato dalla maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio di indirizzo sono fatte constare da apposito verbale sottoscritto da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario, da trascriversi senza indugio, in ordine cronologico, nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di indirizzo.

Il Consiglio di indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei suoi membri.

In seconda convocazione il Consiglio di indirizzo è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.

Nell’ambito del Consiglio di indirizzo ogni Fondatore ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ciascun Fondatore può farsi rappresentare nel Consiglio di indirizzo da un altro Fondatore mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascuno può rappresentare sino ad un massimo di tre Fondatori. Si applicano, in quanto compatibili, i commi quarto e quinto dell’articolo 2372 del Codice Civile.

È ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica.

È ammessa, altresì, la partecipazione all’adunanza mediante

mezzi di telecomunicazione purché ricorrano le seguenti condizioni:

– che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

– che sia consentito a colui che presiede la seduta accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, nonché constatare e proclamare i risultati della votazione;

– che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

– che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

– che siano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della Fondazione nei quali gli intervenuti potranno affluire.

ART. 7 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, secondo il numero determinato al momento della nomina.

Il numero dei consiglieri e la durata in carica del primo Consiglio di Amministrazione è stabilito all’atto della costituzione della Fondazione.

Spetta al Consiglio di indirizzo la determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per i successivi trienni.

I membri del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione dei primi, vengono designati dal Consiglio di Indirizzo.

Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Salvo dimissioni, morte o revoca, i consiglieri di amministrazione restano in carica fino all’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri il Consiglio di Amministrazione nomina per cooptazione i sostituti; il consigliere cooptato dura in carica fino a che l’organo competente faccia luogo alla nomina di un nuovo consigliere in sostituzione di quello cessato dalla carica.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei consiglieri l’intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto e occorrerà far luogo alla sua rielezione.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario generale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato per la prima volta all’atto della costituzione della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del proprio Presidente ovvero su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri o dell’Organo di controllo.

La convocazione è portata a conoscenza di tutti gli aventi diritto almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza – ovvero, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima – mediante qualsiasi modalità documentata che ne garantisca la prova della avvenuta ricezione.

Nell’avviso di convocazione devono essere indicati la data, l’ora ed il luogo dell’adunanza, nonché l’ordine del giorno relativo alle materie da trattare. Nell’avviso di convocazione potrà essere, altresì, prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell’adunanza prevista in prima convocazione il consiglio non risultasse legalmente costituito.

L’adunanza consiliare si reputa comunque validamente costituita, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri e tutti i membri dell’Organo di controllo e nessuno dei partecipanti si opponga alla discussione degli argomenti da trattare.

Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

È ammessa la partecipazione all’adunanza mediante mezzi di telecomunicazione

purché ricorrano le seguenti condizioni:

– che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

– che sia consentito a colui che presiede la seduta accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, nonché constatare e proclamare i risultati della votazione;

– che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

– che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

– che siano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della Fondazione nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all’anno ed è presieduto dal Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, dal Vice Presidente o, in mancanza, dal consigliere più anziano di età.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi, in sua sostituzione, presiede la riunione.

Per le deliberazioni riguardanti il compimento di atti di straordinaria amministrazione – intendendosi per tali tutti quelli che abbiano un valore pari o superiore ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) – occorre in ogni caso il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario generale, da trascriversi senza indugio, in ordine cronologico, nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è titolare di tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

È in sua facoltà emettere regolamenti per la disciplina delle attività della Fondazione stessa.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

— predispone i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente

all’approvazione del Consiglio d’indirizzo;

— predispone, ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione, da sottoporre al Consiglio d’indirizzo per l’approvazione;

— delibera in ordine all’accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;

— predispone il bilancio di esercizio;

– individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;

— nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone natura, qualifiche, compiti, durata dell’incarico e compensi.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, inoltre, delegare parte delle proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega, nonché nominare procuratori speciali per determinati atti.

La partecipazione al Consiglio di Amministrazione è un ufficio gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute dagli amministratori in ragione del loro ufficio, purché regolarmente giustificate.

ART. 8 ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Inoltre il Presidente:

– convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di indirizzo e l’Assemblea dei Volontari,

proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;

– cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e degli altri organi che è chiamato a presiedere;

– cura l’osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;

– cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Vice Presidente sostituisce in tutte le funzioni il Presidente del Consiglio di Amministrazione in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.

ART. 9 ATTRIBUZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Segretario

generale, il quale resta in carica per la durata del Consiglio che lo ha nominato.

Il Segretario generale esercita tutte le funzioni attribuitegli dal Consiglio di Amministrazione, coadiuva il Presidente del Consiglio stesso, del quale attua le disposizioni, sovrintende a tutti gli uffici e servizi della Fondazione, compresi quelli di natura economica, e provvede al buon andamento di essi.

Il Segretario generale svolge, altresì, le funzioni di tesoriere e sovrintende alla corretta gestione economica della Fondazione.

ART. 10 RAPPRESENTANZA DELLA FONDAZIONE

La rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ART. 11 ORGANO DI CONTROLLO

Il controllo sull’attività della Fondazione è esercitato da un Organo di controllo composto da un solo membro effettivo, nonché da un supplente, da scegliersi tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile, ed al quale si applica l’articolo 2399 del Codice Civile.

La nomina dell’Organo di controllo è di competenza del Consiglio di indirizzo.

L’Organo di controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l’adunanza del Consiglio di indirizzo convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei princìpi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs.8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L’organo di controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’articolo 31, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l’organo di controllo deve essere costituito da un revisore legale iscritto nell’apposito registro.

L’organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. n. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del predetto decreto legislativo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.

L’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L’Organo di controllo assiste, altresì, alle riunioni del Consiglio di indirizzo e del Consiglio di Amministrazione e ha diritto di intervenire alle adunanze dell’Assemblea dei Volontari.

L’Organo di controllo svolge le proprie funzioni gratuitamente, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione dell’ufficio, purché regolarmente giustificate.

ART. 12 REVISORE LEGALE DEI CONTI

Nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’articolo 31 del D.Lgs. n. 117/2017 il Revisore legale dei conti è nominato dal Consiglio di indirizzo.

Il Revisore legale dei conti è scelto tra soggetti con competenza in materia tributaria e commerciale iscritti nel registro dei revisori legali, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Qualora durante il mandato esso venisse a cessare per qualsiasi causa il Consiglio di indirizzo provvederà ad eleggere altro revisore.

Le funzioni di esercizio del controllo contabile sono affidate all’Organo di controllo di cui all’articolo 12 (dodici) del presente Statuto ove non risulti nominato un Revisore legale dei conti, ai sensi del disposto di cui all’art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 13 ASSEMBLEA DEI VOLONTARI

L’Assemblea dei Volontari è composta da tutti i Volontari.

Essa si riunisce almeno una volta all’anno.

L’Assemblea dei Volontari può formulare proposte circa le attività e i programmi della Fondazione e svolge funzioni consultive per il Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta lo stesso ritenga di acquisire dalla stessa un parere preventivo.

L’Assemblea dei Volontari è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri dell’Assemblea stessa, almeno otto giorni prima – ovvero, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima – di quello fissato per l’adunanza con mezzi idonei ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento.

Nell’avviso di convocazione devono essere indicati la data, l’ora ed il luogo dell’adunanza, nonché l’ordine del giorno relativo alle materie da trattare.

Nell’avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore

di seconda convocazione per il caso in cui nell’adunanza prevista in prima convocazione l’assemblea non risultasse legalmente costituita.

L’assemblea si reputa comunque validamente costituita, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Volontari nonché tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e l’Organo di controllo e nessuno dei partecipanti si opponga alla discussione degli argomenti da trattare.

L’Assemblea dei Volontari è presieduta dal Presidente del Consiglio d’amministrazione, ovvero, in caso di assenza o di impedimento di quest’ultimo, dal soggetto nominato con il voto della maggioranza dei presenti.

Il presidente dell’Assemblea è assistito da un segretario, designato

dall’Assemblea stessa a maggioranza.

Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale firmato da colui che la presiede e dal segretario.

L’Assemblea dei Volontari è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Hanno diritto di intervenire alle riunioni dei Volontari anche i componenti del Consiglio di indirizzo, i componenti del Consiglio di Amministrazione, l’Organo di controllo ed il Revisore legale dei conti, ove nominato.

Hanno diritto di voto nell’Assemblea dei Partecipanti e dei Volontari tutti coloro che siano iscritti da almeno un mese nel libro dei Volontari.

Ciascun iscritto ha diritto ad un voto.

Ciascun iscritto può farsi rappresentare in assemblea da un altro soggetto iscritto mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascuno può rappresentare sino ad un massimo di tre iscritti. Si applicano, in quanto compatibili, i commi quarto e quinto dell’articolo 2372 del Codice Civile.

È ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica.

È ammessa, altresì, la partecipazione all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione purché ricorrano le seguenti condizioni:

– che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla

formazione e sottoscrizione del verbale;

– che sia consentito al presidente dell’assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, nonché constatare e proclamare i risultati della votazione;

– che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

– che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione

e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

– che siano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della Fondazione nei quali gli intervenuti potranno affluire.

ART. 14 ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

Ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017 in caso di estinzione o scioglimento della Fondazione il suo patrimonio residuo verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di indirizzo ad altri enti del Terzo settore che perseguano finalità analoghe, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art.45, comma 1, del citato D.Lgs. n. 117/2017, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che la Fondazione è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Sono fatti salvi diversi termini e condizioni scaturenti da successive modifiche o integrazioni della suddetta normativa.

ART. 15 ESERCIZIO FINANZIARIO E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI, AVANZI DI GESTIONE, FONDI E RISERVE

La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il giorno 1 (uno) gennaio e terminano il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro il 30 (trenta) aprile di ciascun anno il Consiglio di indirizzo approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto dall’art. 13 del Codice del Terzo settore, nonché eventualmente il bilancio sociale, ai sensi dell’art. 14 del Codice del Terzo settore.

Ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

È fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione, così come l’intero patrimonio dell’Ente, per lo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione stessa ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che la ispirano.

ART. 16 LIBRI DELLA FONDAZIONE

Oltre alle scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, la Fondazione tiene:

– il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di indirizzo;

– il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

– il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea dei Volontari;

– il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo.

Qualora la Fondazione si avvalga dell’opera di volontari essa è tenuta altresì, ad iscrivere in un apposito registro i volontari stessi che svolgano la loro attività in modo non occasionale.

ART. 17 MODIFICHE STATUTARIE

Le modifiche allo Statuto, purché compatibili con la normativa in vigore e con la natura della Fondazione, devono essere proposte ed approvate dal Consiglio di indirizzo, con la maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti.

ART. 18 CLAUSOLA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dall’atto costitutivo e dal presente Statuto si fa riferimento al Codice del Terzo settore, al Codice Civile e ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia.

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